[1]Accesso di uno Stato al presente Accordo

[2]1. Il presente Accordo e' aperto all'Accesso da parte di ogni Stato, a condizione che lo spazio aereo sotto la propria responsabilita', in conformita' con gli Accordi Regionali ICAO sulla Navigazione Aerea, sia adiacente allo spazio aereo del FAB BLUE MED identificato nell'Articolo 3 del presente Accordo. 2. Ogni Stato che desideri diventare parte del presente Accordo e del FAB BLUE MED, presenta al Consiglio di Governo BLUE MED una richiesta di accesso. 3. Il Consiglio di Governo procede con la valutazione della domanda, in accordo ai requisiti del FAB ed in linea con la normativa Cielo Unico Europeo e relativo acquis comunitario. A condizione che lo Stato richiedente gia' attui pienamente la normativa SES ed il relativo acquis comunitario, il Consiglio di Governo potra' fornire parere positivo sulla domanda di cui al paragrafo 2, in base agli Articoli 20 e 21 del presente Accordo. 4. A seguito del parere positivo fornito dal BLUE MED Consiglio di Governo in merito alla richiesta di accesso menzionata nel paragrafo (2), lo Stato proponente e gli Stat Membri del FAB BLUE MED siglano un accordo che descriva le condizioni di accesso ed ogni cambiamento eventualmente necessario al presente Accordo. L'accordo di accesso, ed ogni cambiamento al presente Accordo, dovranno sono sottoposti alla ratifica di tutti gli Stati Membri, in conformita' ai rispettivi requisiti costituzionali. Fatta salva la possibilita' di prevedere l'applicazione provvisoria di tale accordo di accesso durante il processo di ratifica, tali accordi hanno effetto dopo un periodo di transizione proposto dal BLUE MED Consiglio di Governo. 5. L'accesso di uno Stato al presente Accordo e' comunicato da parte del Consiglio di Governo ai partner associati, all'ICAO, alla Commissione Europea ed al Depositario identificato nell'Articolo 37 del presente Accordo. 6. Il Consiglio di Governo BLUE MED deve adottare o, eventualmente proporre agli Stati Membri, l'adozione di tutte le misure necessarie richieste dal predetto accesso.

Testo vigente dal 11 luglio 2014

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