1. - La Banca puo' subordinare la concessione dei prestiti all'organizzazione di aste o di licitazioni. La partecipazione a tali aste o licitazioni e' aperta, a uguali condizioni di concorrenza, a tutte le persone fisiche o giuridiche appartenenti alla Turchia e agli Stati membri della Comunita'. 2. - I prestiti possono essere utilizzati per la copertura delle spese di importazione, come anche delle spese interne necessarie all'attuazione dei progetti di investimenti approvati. 3. - La Banca vigila a che i fondi siano utilizzati nella maniera piu' razionale e in conformita' delle finalita' dell'Accordo.

Testo vigente dal 22 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-10-15;959~protocollo-n-2-art5 · fonte del testo

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