Art. 2 (Protocollo n. 2)
Le domande che vengono accolte favorevolmente sono finanziate a mezzo di prestiti. L'ammontare totale di tali prestiti puo' raggiungere 175 milioni di unita' di conto ed essere impegnato nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'Accordo.
Testo vigente dal 22 ottobre 1964
