di forza maggiore

  • 1)Alle navi che, in partenza per un qualsiasi viaggio, non risultino soggette alle disposizioni della presente convenzione, non sara' fatto obbligo di ottemperarvi in considerazione di una qualsiasi deviazione dalla rotta prevista, se la deviazione e' da ascriversi a cattive condizioni atmosferiche o ad altra causa di forza maggiore.
  • 2)Nell'applicazione delle disposizioni della presente convenzione, i Governi contraenti dovranno tener conto di qualsiasi deviazione di rotta o ritardo subito da una nave in considerazione di cattive condizioni atmosferiche o di qualsiasi altra causa di forza maggiore.

Testo vigente dal 28 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;958~art5 · fonte del testo

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