1. Il presente accordo non pregiudica la legislazione esistente in materia di privilegi di bandiera di ciascuno dei due Paesi. 2. Il trattamento che le due Parti contraenti reciprocamente si concederanno in base al presente accordo non si applichera':

  • a)all'esercizio del cabotaggio tra i porti dell'altra Parte ed alla navigazione interna;
  • b)all'esercizio della pesca;
  • c)all'esercizio dei servizi marittimi dei porti, delle rade e spiagge, ivi compresi il pilotaggio, il rimorchio, il salvataggio e l'assistenza marittima;
  • d)ai privilegi concessi alle societa' sportive;
  • e)agli aiuti all'industria delle costruzioni navali ed all'esercizio della navigazione marittima stabiliti con leggi speciali;
  • f)all'emigrazione ed al trasporto degli emigranti;
  • g)ai porti non destinati a essere utilizzati da navi straniere, o a quei porti, zone o parti di porti, destinati esclusivamente o prevalentemente a navi da guerra, nei casi in cui in tali porti, zone o parti di porti si renda necessaria, per determinati periodi o circostanze, l'applicazione di particolari misure restrittive da comunicare in tempo utile.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;952~accordo-art15 · fonte del testo

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