Art. 15 — Fornitura di dati statistici
Le autorita' aeronautiche di una Parte contraente forniranno alle autorita' aeronautiche dell'altra Parte contraente, dietro loro richiesta, statistiche periodiche o altre informazioni simili relative al traffico svolto sui servizi convenuti dalle rispettive compagnie aeree designate.
Testo vigente dal 22 gennaio 1985
