[1]Articolo XIV

[2]Ciascuna delle Parti contraenti potra', in qualsiasi momento, notificare all'altra Parte contraente la sua intenzione di denunciare il presente Accordo. La notificazione sara' inviata contemporaneamente al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale. In tal caso, il presente Accordo cessera' di aver vigore 6 (sei) mesi dopo la data nella quale la suddetta notificazione sia stata ricevuta dall'altra Parte a meno che, per accordo fra le Parti contraenti, essa sia stata ritirata prima dello spirare di tale termine. Qualora l'altra Parte contraente non accusi ricevuta della notificazione, questa si considerera' ricevuta quattordici (14) giorni dopo la data in cui essa sia pervenuta al Consiglio della Organizzazione dell'aviazione civile internazionale.

Testo vigente dal 4 agosto 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-07-03;933~artxiv · fonte del testo

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