COORDINAMENTO EUROPEO DELLE POLITICHE DI CONSERVAZIONE ARTICOLO 17. Le Parti s'impegnano a scambiarsi informazioni sulle loro politiche di conservazione per quanto riguarda: 1. i metodi da definire in materia d'inventario, di protezione e di conservazione dei beni, tenuto conto dell'evoluzione storica e del graduale aumento del patrimonio architettonico; 2. i mezzi per conciliare nel migliore dei modi l'obiettivo prioritario di protezione del patrimonio architettonico e le attuali necessita' della vita economica, sociale e culturale; 3. le possibilita' fornite dal le nuove tecnologie, relative alle procedure sia di individuazione che di registrazione, alla lotta contro il degrado dei materiali, alla ricerca scientifica, ai lavori di restauro ed alle modalita' di gestione e di animazione del patrimonio architettonico; 4. i mezzi per promuovere la creazione architettonica che costituisce il contributo della nostra epoca al patrimonio europeo.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-02-15;93~convenzione-art17 · fonte del testo

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