All'approvazione dei progetti, all'appalto e gestione dei lavori, nonche' alle eventuali espropriazioni provvede il Ministero dei lavori pubblici, secondo le competenze fissate dalle norme in vigore. Sui progetti si pronuncia la commissione di cui all'art. 7. L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilita' delle opere e i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Testo vigente dal 23 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-23;920~art10 · fonte del testo

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