1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate su richiesta dell'interessato che e' un residente dell'altro Stato contraente qualora il diritto di riscuotere dette imposte sia limitato dalle disposizioni della presente Convenzione. 2. Le istanze di rimborso, da prodursi entro i termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso, salvo per i casi in cui sia stato raggiunto un accordo ai sensi della procedura amichevole prevista dall'Articolo 24, devono essere corredate da un attestato ulliciale dello Stato contraente di cui il contribuente e' residente che certifica la sussistenza delle condizioni richieste per aver diritto ai benefici previsti dalla Convenzione.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;92~art28 · fonte del testo

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