[1]DELLA DOPPIA IMPOSIZIONE

[2]1. Si conviene che la doppia imposizione sara' eliminata in conformita' ai seguenti paragrafi del presente Articolo. 2. Per quanto concerne l'Italia: I residenti dell'Italia che ricavano elementi di reddito che, in conformita' con le disposizioni della presente Convenzione, sono imponibili in Colombia, possono includere tali elementi di reddito nella base imponibile sulla quale sono applicate le imposte in Italia, ai sensi delle disposizioni applicabili della legislazione italiana. In tal caso, l'Italia deve ammettere in detrazione dall'imposta cosi' calcolata le imposte sui redditi pagate in Colombia, ma la detrazione non puo' eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo. Tuttavia, nessuna detrazione sara' accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia, in conformita' alla legislazione italiana, ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva con la stessa aliquota della ritenuta a titolo d'imposta, su richiesta o meno del beneficiario dci reddito. 3. Per quanto concerne la Colombia: Quando un residente della Colombia percepisce un reddito che, in conformita' alle disposizioni della presente Convenzione puo' essere tassato in Italia, la Colombia autorizza una detrazione dall'imposta sul reddito di detto residente di un importo pari all'imposta italiana pagata, tenuto conto delle limitazioni previste e dei requisiti stabiliti dalla legislazione fiscale della Colombia. Tuttavia, tale detrazione non puo' eccedere la quota parte di imposta sul reddito, calcolata prima della detrazione, che e' attribuibile, a seconda dei casi, al reddito imponibile in Italia. 4. Se, in conformita' con una disposizione della Convenzione, i redditi derivati da un residente di uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato, tale Stato puo' tuttavia, nel calcolare l'imposta sugli altri redditi di detto residente, tenere in considerazione i redditi esentati.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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