di persone nella parte richiesta 1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della Parte richiesta, tale Parie puo' applicare le misure coercitive e comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento. 2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la la legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali provvedimenti.

Testo vigente dal 16 aprile 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-03-24;92~trattato-art9 · fonte del testo

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