di assistenza 1. Qualora uno Stato Parte necessiti di assistenza in caso di incidente nucleare o di una situazione di emergenza radiologica, sia che l'incidente o la situazione di emergenza abbia origine o meno sul suo territorio, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo, esso puo' richiedere la suddetta assistenza a ogni altro Stato Parte, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, e all'Agenzia o, se del caso, ad altre Organizzazioni Internazionali intergovernative (qui di seguito denominate "Organizzazioni Internazionali"). 2. Uno Stato Parte che richieda un'assistenza, deve indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, e quando cio' sia possibile, comunicare alla Parte che fornisce l'assistenza le informazioni eventualmente necessarie a detta Parte per determinare in quale misura essa sia in grado di far fronte alla richiesta. Qualora non sia possibile, per lo Stato Parte che richiede assistenza, indicare la portata ed il tipo di assistenza richiesta, lo Stato Parte che richiede l'assistenza e la Parte che la fornisce stabiliscono, dopo essersi consultate, la portata ed il tipo di assistenza richiesta. 3. Ogni Stato Parte al quale venga rivolta una richiesta di assistenza di questo tipo, stabilisce rapidamente e fa sapere allo Stato Parte che richiede l'assistenza, direttamente o per il tramite dell'Agenzia, se e' in grado di fornire l'assistenza richiesta, nonche' la portata e le condizioni dell'assistenza che potrebbe essere fornita. 4. Gli Stati Parte, nei limiti delle loro capacita', designano e notificano all'Agenzia, gli esperti, il materiale ed i materiali che potrebbero essere messi a disposizione per la fornitura di un'assistenza ad altri Stati Parte in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica, nonche' le condizioni, in particolare quelle finanziarie, alle quali detta assistenza potrebbe essere fornita. 5. Ogni Stato Parte puo' richiedere un'assistenza per quanto riguarda il trattamento medico o la sistemazione provvisoria sul territorio di un altro Stato Parte di persone colpite da un incidente nucleare o da una situazione di emergenza radiologica. 6. L'Agenzia, risponde, in conformita' al suo Statuto ed alle disposizioni della presente Convenzione, alla richiesta di assistenza di uno Stato Parte che richiede assistenza o di uno Stato Membro in caso di incidente nucleare o di situazione di emergenza radiologica:

  • a)mettendo a sua disposizione le adeguate risorse a tal fine stanziate;
  • b)trasmettendo con sollecitudine la domanda ad altri Stati Membri ed a Organizzazioni Internazionali le quali, in base alle informazioni in possesso dell'Agenzia, abbiano le risorse necessarie;
  • c)coordinando a livello internazionale l'assistenza che puo' essere cosi' disponibile, qualora lo Stato che richiede l'assistenza ne faccia domanda.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art2 · fonte del testo

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