[1]delle controversie

[2]1. In caso di controversia tra Stati Parte o tra uno Stato Parte e l'Agenzia, riguardo all'interpretazione o all'attuazione della presente Convenzione, le parti alla controversia si consulteranno in vista della sua composizione per le vie negoziali o mediante ogni altro mezzo pacifico di composizione delle controversie che sia accettabile per dette Parti. 2. Nel caso in cui una controversia di questo tipo tra gli Stati Parte non possa essere composta entro un anno della domanda di consultazione prevista al par. 1., essa verra' sottoposta, su richiesta di ciascuna Parte alla controversia, ad arbitrato, o rinviata per decisione alla Corte Internazionale di Giustizia. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della richiesta di arbitrato, le Parti alla controversia non raggiungano un accordo in merito alla organizzazione dell'arbitrato, una Parte potra' domandare al Presidente della Corte dei Internazionale di Giustizia o al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di designare uno o piu' arbitri. In caso di conflitto tra le richieste delle Parti alla Controversia, prevale la richiesta inviata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. 3. Al momento della firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione alla presente Convenzione, uno Stato potra' dichiarare che non si considera vincolato da una o l'altra, o da entrambe le procedure di composizione delle controversie previste al par. 2.. Gli altri Stati Parte non sono vincolati da una procedura di composizione delle controversie di cui al par. 2. nei confronti di uno Stato Parte per il quale detta dichiarazione e' in vigore. 4. Uno Stato Parte che abbia reso una dichiarazione in conformita' alle disposizioni del par. 3 puo' ritirarla in qualsiasi momento mediante notifica inviata al depositario.

Testo vigente dal 2 maggio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-09;92~convenzione-art13 · fonte del testo

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