Il decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, recante modifiche ed integrazioni al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, concernente misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attivita' di interesse turistico, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: All'articolo 1: al comma 5, al capoverso, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per la concessione del contributo relativo alla realizzazione di impianti previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b), si applicano le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 1. Detto contributo e' fissato nella misura del 5,50 per cento sull'ammontare del mutuo riconosciuto ammissibile con il programma approvato, da corrispondere in 10 rate annuali direttamente all'istituto mutuante"; al comma 6, al capoverso, dopo le parole: "destinate ai contributi di cui al comma 1- ter ", sono aggiunte le seguenti: ", per le finalita' previste dall'articolo 1, comma 1, lettera c),". All'articolo 3, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2- bis. Per le esigenze di funzionamento del Comitato di coordinamento per la programmazione dell'impiantistica sportiva, di raccordo con il parallelo Comitato previsto dall'articolo 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e con la commissione tecnica di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, e' costituito un ufficio di segreteria paritetico Stato-regioni composto da tre funzionari statali, di cui uno con qualifica di consigliere ministeriale aggiunto, e tre funzionari regionali posti in posizione di comando con oneri a carico della regione di provenienza, designato dallo stesso Comitato. L'ufficio di segreteria e' posto alle dirette dipendenze del Ministro del turismo e dello spettacolo ed allo stesso sovrintende un consigliere ministeriale del ruolo del Ministero del turismo e dello spettacolo come previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e dalla tabella XX annessa al medesimo decreto del Presidente della Repubblica che in tal senso viene modificata. Alla copertura del connesso onere finanziario si provvede mediante la soppressione dai ruoli del Ministero del turismo e dello spettacolo di due unita' della qualifica iniziale del VII livello". All'articolo 8, al comma 2, dopo le parole: "aventi diritto", sono aggiunte le seguenti: "nell'ambito della stessa regione". La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 25 marzo 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-03-21;92~art1 · fonte del testo

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