[1]Articolo VII.

[2]1. - Le due Alte Parti Contraenti allo scopo di eliminare le lacune nel sistema delle assicurazioni sociali a protezione dei rispettivi cittadini che in diverse epoche abbiano cumulato apprezzabili periodi di copertura in base al sistema principale di assicurazione per vecchiaia e superstiti di una delle Alte Parti Contraenti e anche in base alla corrispondente legislazione dell'altra Alta Parte Contraente si dichiarano d'accordo in principio di permettere il conteggio di tutti tali periodi secondo l'una o l'altra legislazione nel determinare i diritti dei propri cittadini e delle loro famiglie. Le Alte Parti Contraenti prenderanno i necessari accordi al fine di attuare tale direttiva secondo i seguenti principi:

  • a)tali periodi di copertura saranno cumulabili in misura tale da non sovrapporsi o duplicarsi e solo in quanto entrambi i sistemi assicurino analoghi benefici;
  • b)nel caso in cui i periodi di copertura di un assicurato siano cumulati l'ammontare dei benefici eventualmente da pagarsi all'interessato da ciascuna Alta Parte Contraente sara' determinato in modo tale da rappresentare per quanto possibile ed equo la proporzione della copertura complessivamente accumulata in base al sistema della medesima Alta Parte Contraente;
  • c)l'interessato avra' facolta' di decidere se il proprio diritto ai benefici spettantegli e l'ammontare relativo debba essere determinato senza riguardo alle disposizioni del presente paragrafo. I suddetti accordi potranno disporre l'estensione di questo paragrafo ad uno o piu' speciali sistemi di assicurazione vecchiaia e superstiti di ciascuna Alta Parte Contraente oppure ai sistemi di assicurazione per inabilita' permanente o prolungata di ciascuna Alta Parte Contraente. 2. - Allorquando la Convenzione del 1935 sul mantenimento dei diritti di pensione degli emigranti entrera' in vigore per entrambe le Alte Parti Contraenti le disposizioni di tale Convenzione avranno precedenza per quanto possano essere in contrasto sul paragrafo 1 del presente articolo e sui relativi accordi raggiunti.

Testo vigente dal 1 settembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-08-01;910~artvii · fonte del testo

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