[1]qualitativa

[2]1. Ciascuna Parte impone ai proprietari o ai gestori degli impianti soggetti agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 7, paragrafo 1 di garantire la qualita' delle informazioni comunicate. 2. Ciascuna Parte garantisce che i dati contenuti nel proprio registro siano sottoposti a valutazione qualitativa dall'autorita' competente, in particolare sotto il profilo della completezza, della coerenza e della credibilita', tenendo conto delle linee direttrici eventualmente elaborate dalla riunione delle Parti.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2020-07-17;91~protocollo-art10 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari