[1]Ravvicinamento delle disposizioni legislative in materia di aiuti di Stato e di concorrenza

[2]1. Le Parti contraenti riconoscono l'importanza che riveste il ravvicinamento delle disposizioni legislative esistenti in materia di aiuti di Stato e di concorrenza delle parti associate con quelle della Comunita' europea. Ciascuna parte associata si adopera per assicurare che la propria legislazione, attuale e futura, in materia di aiuti di Stato e di concorrenza sia resa gradualmente compatibile con l' acquis comunitario. 2. Tale processo di ravvicinamento comincia all'entrata in vigore del presente accordo ed e' gradualmente esteso a tutti gli elementi delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e di concorrenza contemplati nel presente allegato, al piu' tardi al termine del secondo periodo definito nel protocollo del presente accordo contenente le misure transitorie applicabili alla parte associata interessata. La parte associata definisce altresi', di concerto con la Commissione europea, le modalita' relative al controllo dell'attuazione del ravvicinamento della legislazione e all'adozione di misure di esecuzione delle disposizioni di legge.

Testo vigente dal 22 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-06-04;91~allegato-iii-art2 · fonte del testo

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