1. E' istituita una procedura di cooperazione che si applica agli atti basati sugli articoli 7 e 49, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase, l'articolo 57 ad eccezione del paragrafo 2, seconda frase, gli articoli 100 A, 118 A e 130 E e l'articolo 130 Q, paragrafo 2 del trattato CEE. 2. All'articolo 7, secondo comma del trattato CEE i termini "previa consultazione dell'Assemblea" sono sostituiti dai termini "in cooperazione con il Parlamento europeo". 3. All'articolo 49 del trattato CEE i termini "il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale" sono sostituiti dai termini "il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, stabilisce". 4. All'articolo 54, paragrafo 2 del trattato CEE i termini "il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Comitato economico e sociale e dell'Assemblea, delibera" sono sostituiti dai termini "il Consiglio, su proposta della Commissione, in cooperazione con il Parlamento europeo e previa consultazione del Comitato economico e sociale, delibera". 5. L'articolo 56, paragrafo 2, seconda frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Tuttavia, dopo la fine della seconda tappa, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e in cooperazione con il Parlamento europeo, stabilisce le direttive per il coordinamento delle disposizioni che, in ogni Stato membro, rientrano nel campo regolamentare o amministrativo.". 6. All'articolo 57, paragrafo 1 del trattato CEE i termini "e previa consultazione dell'Assemblea" sono sostituiti dai termini "e in cooperazione con il Parlamento europeo". 7. L'articolo 57, paragrafo 2, terza frase del trattato CEE e' sostituito dalle disposizioni seguenti "Negli altri casi, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, in cooperazione con il Parlamento europeo.".

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art6 · fonte del testo

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