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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo
Legge 4 ottobre 1966, n. 907
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce la Banca Asiatica di Sviluppo adottato a Manila il 4 dicembre 1965
- Aggiornato al
- 7 novembre 1966
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo che istituisce la…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo indicato nell'articolo precedente, a…
- Art. 3La quota della partecipazione italiana al capitale della Banca Asiatica di Sviluppo…
- Art. 4Al fine di effettuare i versamenti relativi alla quota di partecipazione dell'Italia al…
- Art. 5In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla Banca Asiatica da parte…
- Art. 6Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero…
- Art. 7All'onere relativo al pagamento degli Interessi di cui al precedente articolo 5, valutato…
- Art. 8Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in ciascun…
- Art. 9La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
