[1]Membri.

[2]Sezione 1. - Ammissione.

  • a)Puo' diventare Membro del Fondo qualsiasi Stato membro della Organizzazione delle Nazioni Unite o membro delle sue istituzioni specializzate, oppure dell'Agenzia internazionale per l'energia nucleare.
  • b)Puo' altresi' diventare Membro del Fondo qualsiasi gruppo di Stati a cui i membri del gruppo stesso abbiano delegato poteri in settori di competenza del Fondo e che sia in condizioni di adempiere a tutti gli obblighi di un Membro del Fondo.

[3]Sezione 2. - Membri originari e membri non originari.

  • a)Sono Membri originari del Fondo gli Stati elencati nell'Allegato I - parte integrante del presente Accordo - i quali divengono Parti del presente Accordo conformemente alla Sezione 1 b) dell'articolo 13;
  • b)Sono Membri non originari del Fondo gli altri Stati che, previa approvazione del Consiglio dei Governatori circa la loro ammissione in qualita' di Membri, divengano Parti del presente Accordo, in conformita' della Sezione 1 c) dell'articolo 13.

[4]Sezione 3. - Classificazione dei Membri.

  • a)I Membri originari vengono classificali in una delle tre categorie I, II e III di cui all'Allegato I del presente Accordo. I Membri non originari sono classificati dal Consiglio dei Governatori, con la maggioranza del due terzi del totale dei voti, all'atto dell'approvazione della loro ammissione quali membri, con riserva del loro consenso.
  • b)La classificazione di un Membro puo' essere modificata dal Consiglio dei Governatori, con riserva del consenso del Membro stesso, con la maggioranza dei due terzi del totale dei voti.

[5]Sezione 4. - Limitazione della responsabilita'. Nessun Membro, in quanto tale, e' responsabile degli atti e degli obblighi del Fondo.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art3 · fonte del testo

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