[1]Interpretazione ed Arbitrato.

[2]Sezione 1. - Interpretazione.

  • a)Qualsiasi problema d'interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo, che possa sorgere tra un Membro ed il Fondo o tra Membri stessi del Fondo, viene sottoposto alla decisione del Consiglio di amministrazione. Se il problema interessa particolarmente un Membro del Fondo non rappresentato nel Consiglio di amministrazione, il Membro stesso ha il diritto di farsi rappresentare, conformemente alle norme da adottare da parte del Consiglio dei Governatori.
  • b)Quando il Consiglio d'amministrazione ha deliberato conformemente alle disposizioni di cui al paragrafo a), qualsiasi Membro puo' chiedere che il problema venga sottoposto al Consiglio dei Governatori, la cui decisione e' inappellabile. In attesa della decisione del Consiglio dei Governatori, il Fondo puo', nella misura in cui lo consideri opportuno, agire in base alla decisione del Consiglio di Amministrazione.

[3]Sezione 2. - Arbitrato. Le controversie sorte tra il Fondo ed uno Stato il quale abbia cessato di essere Membro, o tra il Fondo ed uno qualsiasi dei Membri, all'atto della cessazione delle operazioni del Fondo, vengono sottoposte ad un tribunale composto di tre arbitri. Uno di essi e' nominato dal Fondo, un altro dal Membro o ex-Membro interessato e tutte e due le Parti nominano il terzo arbitro, che sara' Presidente del Tribunale. Ove, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di arbitrato, luna o l'altra delle parti non abbia nominato alcun arbitro, ovvero, se entro trenta giorni dalla nomina dei due primi arbitri, il terzo non sia stato nominato, l'una o l'altra parte puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, o ad altra autorita' che possa essere stata prescritta dai regolamenti adottati dal Consiglio dei Governatori, di nominare un arbitro. La procedura arbitrale e' fissata dagli arbitri, ma il Presidente del Tribunale ha pieni poteri per regolare tutte le questioni procedurali, in caso di disaccordo in materia delle stesse. Gli arbitri deliberano a maggioranza; le loro decisioni sono inappellabili ed hanno valore obbligatorio per le parti.

Testo vigente dal 9 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-03;885~art11 · fonte del testo

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