Art. 2 (Accordo) — Diritti ed obblighi dei Firmatari
- a)Ciascun Firmatario acquista i diritti attribuitigli dalla Convenzione e dall'Accordo operativo e deve adempiere agli obblighi imposti da detti accordi.
- b)Negli accordi di traffico da essi negoziati, i Firmatari dovranno adoperarsi per instradare una quantita' ragionevole di traffico attraverso il segmento spaziale dell'EUTELSAT.
Testo vigente dal 28 dicembre 1984
