1. Ogni Stato parte potra' denunciare, in qualsiasi momento, il presente Protocollo mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avra' effetto tre mesi dopo la data in cui il Segretario generale ne avra' ricevuto la notifica. 2. La denuncia non impedira' che le disposizioni del presente Protocollo continuino ad applicarsi a qualsiasi comunicazione presentata in base all'articolo 2 prima della data in cui la denuncia stessa avra' effetto.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-25;881~protocollo-facoltativo-art12 · fonte del testo

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