[1]Sospensione

[2]1. Se un partecipante omette di adempiere a taluno dei suoi obblighi verso il Fondo, quest'ultimo puo' sospenderlo dalla sua qualita' di partecipante, con decisione del consiglio dei governatori. Il partecipante cosi' sospeso cessa automaticamente di essere partecipante un anno dopo la data della propria sospensione, a meno che una decisione del consiglio dei governatori non lo ripristini nella sua qualita' di partecipante. 2. Finche' dura la sospensione, il partecipante di cui si tratta non e' ammesso ad esercitare alcuno dei diritti conferiti dal presente accordo ad eccezione del diritto di ritiro, pur restando assoggettato a tutti i suoi obblighi.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art38 · fonte del testo

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