[1]Valutazione delle monete

[2]1. Ogni volta che si renda necessario, ai sensi del presente accordo, determinare il valore di una moneta in rapporto ad un'altra o a piu' altre o all'unita' di conto, spetta al Fondo fissarne il valore in termini ragionevoli, previa consultazione con il Fondo monetario internazionale. 2. Se si tratta di una moneta la cui parita' non e' fissata dal Fondo monetario internazionale, il valore di tale moneta, rispetto all'unita' di conto, e' determinato, di volta in volta, dal Fondo, in conformita' del paragrafo 1 del presente articolo, e il valore cosi' determinato viene considerato come l'equivalente di tale moneta ai fini del presente accordo, ivi comprese, e senza alcuna limitazione, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 13.

Testo vigente dal 22 marzo 1975

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urn:nir:stato:legge:1974-12-24;880~accordo-art12 · fonte del testo

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