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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Turkmenistan sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 2009
Legge 17 luglio 2020, n. 88
- Aggiornato al
- 3 agosto 2020
- Articoli
- 19
- Versioni storiche
- 19
- Art. 1Autorizzazione alla ratifica
- Art. 2Ordine di esecuzione
- Art. 3Clausole finanziarie
- Art. 4Entrata in vigore
- Art. icolo iAllegato ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN…
- Art. icolo iiARTICOLO II Promozione e protezione degli investimenti 1. Entrambe le Parti Contraenti…
- Art. icolo iiiARTICOLO III Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Entrambe le…
- Art. icolo ivARTICOLO IV Indennizzo per danni o perdite Qualora gli investitori di ciascuna Parte…
- Art. icolo vARTICOLO V Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti coperti dal presente Accordo…
- Art. icolo viARTICOLO VI Rimpatrio di capitale, utili e reddito 1. Ciascuna Parte Contraente…
- Art. icolo viiARTICOLO VII Surroga Qualora una Parte Contraente o una delle sue Istituzioni abbia…
- Art. icolo viiiARTICOLO VIII Trasferimenti I trasferimenti di cui agli Articoli IV, V, VI e VII saranno…
- Art. icolo ixARTICOLO IX Doveri e responsabilita' degli investitori Nei casi non previsti dal presente…
- Art. icolo xARTICOLO X Soluzione delle controversie fra le Parti Contraenti 1. Ogni controversia…
- Art. icolo xiARTICOLO XI Soluzione delle controversie fra gli Investitori e le Parti Contraenti 1…
- Art. icolo xiiARTICOLO XII Relazioni fra i Governi Le disposizioni del presente Accordo saranno…
- Art. icolo xiiiARTICOLO XIII Applicazione di altre disposizioni 1. Qualora una questione sia…
- Art. icolo xivARTICOLO XIV Entrata in vigore Il presente Accordo entrera' in vigore a decorrere dalla…
- Art. icolo xvARTICOLO XV Durata e scadenza 1. Il presente Accordo restera' in vigore per un periodo di…
