[1]della classificazione

[2]1. La classificazione ha carattere esclusivamente amministrativo. 2. Ciascun Paese dell'Unione particolare ha facolta' di applicare la classificazione come sistema principale o come sistema ausiliario. 3. Le amministrazioni competenti dei Paesi dell'Unione particolare faranno figurare:

  • i)nei brevetti, certificati di autore d'invenzione, modelli d'utilita' e certificati d'utilita' da esse rilasciati, nonche' nelle domande di tali titoli di protezione, siano esse pubblicate o soltanto messe a disposizione del pubblico per consultazione,
  • ii)nelle comunicazioni con le quali i periodici ufficiali rendono nota la pubblicazione o la messa a disposizione del pubblico dei documenti citati nel comma i), i simboli completi della classificazione attribuiti all'invenzione che forma oggetto del documento citato nel comma i). 4. All'atto della firma del presente Accordo o del deposito dello strumento di ratifica o di adesione:
  • i)ciascun Paese puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi o sottogruppi della classificazione nelle domande di cui all'alinea 3, unicamente messe a disposizione del pubblico per consultazione, ne' nelle relative comunicazioni,
  • ii)ciascun Paese che non procede all'esame, immediato o differito, della novita' delle invenzioni e la cui procedura di rilascio dei brevetti o di altri titoli di protezione non prevede una ricerca sullo stato della tecnica, puo' dichiarare che si riserva di non far figurare i simboli dei gruppi e sottogruppi della classificazione nei documenti e nelle comunicazioni di cui all'alinea 3. Se queste condizioni si verificano soltanto per talune categorie di titoli di protezione o per taluni rami della tecnica, tale Paese puo' far uso della riserva soltanto entro questi limiti. 5. I simboli della classificazione, preceduti dalla menzione "classificazione internazionale dei brevetti" o da un'abbreviazione stabilita dal Comitato di esperti di cui all'articolo 5, saranno stampati, in caratteri neri o in altro modo ben visibile, nel margine in alto di ogni documento di cui all'alinea 3 i) nel quale devono figurare. 6. Se un Paese dell'Unione particolare affida il rilascio dei brevetti ad un'amministrazione intergovernativa, esso deve prendere tutti i provvedimenti di sua competenza affinche' la detta amministrazione applichi la classificazione conformemente al presente articolo.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art4 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari