In deroga alle disposizioni della Convenzione fiscale italo-francese per evitare la doppia imposizione e per regolare alcune questioni in materia di imposte dirette sui redditi e sul patrimonio, conclusa a Parigi il 29 ottobre 1958 e modificata con l'Accordo complementare del 6 dicembre 1965, gli stipendi e gli emolumenti delle persone incaricate della costruzione e della gestione del traforo non sono imponibili che nello Stato in cui gli interessati hanno il proprio domicilio fiscale.

Testo vigente dal 15 gennaio 1973

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urn:nir:stato:legge:1972-12-18;878~protocollo-art5 · fonte del testo

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