Collegamenti radio La possibilita' di utilizzare collegamenti radio fra le autorita' indicate all'articolo 3, fra dette autorita' e le squadre di soccorso o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle parti contraenti che emaneranno le necessarie direttive. Dette amministrazioni sono: per la Repubblica italiana: la amministrazione PT - Direzione centrale servizi radioelettrici; per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT. Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti amministrazioni.

Testo vigente dal 10 aprile 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-03-23;87~convenzione-art15 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari