Art. 2 (Protocollo di emendamento alla Convenzione) — Articolo secondo
- A)Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purche' un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall'articolo 11 della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica puo' depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.
- B)Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, e' Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R. Dickerson, Segretario Generale.
Testo vigente dal 5 aprile 1989
