Se l'estradizione sia richiesta in concorso da piu' Stati, o per uno stesso fatto, o per fatti diversi, lo Stato richiesto decidera' liberamente, tenuto conto di tutte le circostanze e in particolare della possibilita' di una ulteriore estradizione tra gli Stati richiedenti, delle rispettive date delle domande, della gravita' del reato e del luogo in cui e' stato commesso.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art25 · fonte del testo

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