[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - Il testo facente fede e' unicamente quello indicato nella convenzione.

[3]CONVENZIONE TRA L'ITALIA E IL LIBANO RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

[4]Il Presidente della Repubblica italiana ed il Presidente della Repubblica libanese, desiderosi di mantenere e rafforzare i legami che uniscono i due Paesi ed in particolare di regolare i rapporti tra i due Paesi nel campo della cooperazione giudiziaria, hanno convenuto di concludere una convenzione ed hanno designato a tal fine come loro plenipotenziari:

[5]Il Presidente della Repubblica italiana sua eccellenza Gian Giacomo Di THIENE, ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia nel Libano. Il Presidente della Repubblica libanese sua eccellenza Adel OSSEIRANE, Ministro della giustizia. I plenipotenziari dopo essersi scambiati i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: Articolo 1

[6]I cittadini di ciascuna delle alte Parti contraenti godranno sul territorio dell'altra Parte dello stesso trattamento dei nazionali in materia giudiziaria. Essi avranno a tale scopo libero e facile accesso ai tribunali e potranno stare in giudizio alle stesse condizioni e con le stesse forme dei nazionali.

Testo vigente dal 5 aprile 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-02-12;87~art1 · fonte del testo

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