[1]Articolo V.

[2](1) Qualora, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, il quale sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di una Parte, venga inviato da tale datore di lavoro nel territorio di una Parte, a detto lavoratore continuera' ad applicarsi, per quanto concerne tale rapporto di lavoro, la legislazione della prima Parte per un periodo massimo di 24 mesi. (2) a) Qualora, anteriormente all'entrata in vigore del presente Accordo, un lavoratore diverso da quelli di cui all'articolo VI, che sia soggetto alla legislazione di una Parte e che sia alle dipendenze di un datore di lavoro avente la propria sede nel territorio di detta Parte, sia stato inviato da tale datore di lavoro per svolgere la propria attivita' nel territorio dell'altra Parte, detto lavoratore, successivamente all'entrata in vigore del presente Accordo, avra' diritto di scegliere, entro tre mesi da tale entrata in vigore, l'applicazione, per quanto concerne il rapporto di lavoro stesso, della legislazione dell'una o dell'altra Parte. Qualora egli scelga la legislazione della prima Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte per un periodo massimo di 24 mesi; qualora egli scelga la legislazione della seconda Parte, gli si applichera' la legislazione di tale Parte. In entrambi i casi la sua scelta avra' effetto a partire dal giorno in cui egli ne avra' dato comunicazione alla idonea Autorita' competente.

  • b)Qualora detto lavoratore non dovesse esercitare alcuna scelta in base a quanto previsto dalla lettera a), continuera' ad applicarglisi la legislazione cui era soggetto al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo. Qualora, in virtu' di tale disposizione, si applichi la legislazione della prima Parte, di cui alla lettera a), la medesima gli si applichera' per un periodo massimo di 24 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1978-12-21;869~artv · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari