[1]Il decreto-legge 30 settembre 1977, n. 706, concernente modifiche alla legge 10 giugno 1977, n. 285, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

[2]L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1. - I giovani iscritti nella lista speciale di cui all'articolo 4 della legge 1 giugno 1977, n. 285, possono essere assunti anche dai datori di lavoro indicati all'articolo 11, terzo comma, punto 6), della legge 19 aprile 1949, n. 264. A tal fine detti datori di lavoro hanno facolta' di avanzare richiesta nominativa. Il contratto di lavoro e' stipulato per iscritto ed e' esente da imposta di bollo e di registro. Esso e' rimesso in copia alla competente sezione di collocamento contestualmente alla presentazione della richiesta".

[3]Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - Il secondo comma dell'articolo 10 della legge 1 giugno 1977, n. 285, e' sostituito dai seguenti: "Nel caso in cui il datore di lavoro risulti creditore nei confronti dell'INPS dell'importo totale o parziale delle agevolazioni previste dal precedente articolo 9, il saldo della somma a credito e' effettuato dall'INPS medesimo con scadenza mensile. Ai fini del rimborso annuo - da effettuare dallo Stato sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali dell'INPS - l'INPS tiene apposita evidenza contabile"".

Testo vigente dal 2 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-11-29;864~artunico · fonte del testo

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