1. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di una completa indipendenza nei confronti delle autorita' pubbliche. 2. Le organizzazioni dei pubblici dipendenti dovranno godere di un'adeguata protezione contro ogni atto d'ingerenza da parte delle autorita' pubbliche nella loro formazione, funzionamento e gestione. 3. Vengono in particolare assimilati ad atti di ingerenza, ai sensi del presente articolo, le misure tendenti a promuovere la creazione di organizzazioni di pubblici dipendenti sotto un'autorita' pubblica, o a sostenere delle organizzazioni di pubblici dipendenti con mezzi finanziari o altri, con l'obiettivo di porre tali organizzazioni sotto il controllo di un'autorita' pubblica.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-151-art5 · fonte del testo

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