1. Gli organi competenti in seno al sistema di amministrazione del lavoro dovranno, secondo il caso, essere incaricati della preparazione, dell'attuazione, del coordinamento, del controllo e della valutazione della politica nazionale del lavoro oppure partecipare a ciascuna di queste fasi e, nel quadro della pubblica amministrazione, essere gli strumenti di preparazione e d'applicazione della legislazione che la concretizza. 2. In particolare, dovranno, tenendo conto delle relative norme internazionali del lavoro:

  • a)partecipare alla preparazione, all'attuazione, al coordinamento, al controllo ed alla valutazione della politica nazionale dell'impiego secondo le modalita' previste dalla legislazione e prassi nazionali;
  • b)studiare costantemente la situazione delle persone che hanno un impiego come pure di quelle che sono disoccupate o sottoccupate, in base alla legislazione e prassi nazionali relative alle condizioni di lavoro, d'impiego e di vita professionale, richiamare l'attenzione sulle carenze e gli abusi constatati in questo settore e sottoporre proposte sui mezzi per rimediarvi;
  • c)offrire i loro servizi ai datori di lavoro ed ai lavoratori come pure alle loro rispettive organizzazioni, alle condizioni permesse dalla legislazione o prassi nazionali, al fine di favorire, a livello nazionale, regionale e locale come pure nei vari settori d'attivita' economica, consultazioni e cooperazione effettive tra autorita' e organismi pubblici e le organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori come pure tra queste organizzazioni;
  • d)rispondere alle richieste di pareri tecnici dei datori di lavoro e dei lavoratori e delle loro rispettive organizzazioni.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~convenzione-n-150-art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari