1. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per acqua dei lavoratori su una nave od in altri luoghi ed al loro ritorno, si dovranno prevedere adeguate misure per garantire la sicurezza del loro imbarco, trasporto e sbarco; si dovranno specificare le condizioni richieste per le imbarcazioni adibite a tale scopo. 2. Nel caso in cui si debba provvedere al trasporto per terra dei lavoratori verso un luogo di lavoro o al loro ritorno, i mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro dovranno offrire garanzie di sicurezza.

Testo vigente dal 20 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;862~art16 · fonte del testo

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