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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973
Legge 24 febbraio 1975, n. 86
- Aggiornato al
- 7 aprile 1975
- Articoli
- 24
- Versioni storiche
- 26
- Art. 1ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA…
- Art. 2Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle…
- Art. 3Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di…
- Art. 4Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono sottoposte…
- Art. 5Ai fini dell'ammissione all'assicurazione volontaria in base alle disposizioni della…
- Art. 6Salvo quanto diversamente stabilito nel presente accordo, le persone che hanno diritto…
- Art. 7Salvo quanto diversamente disposto nel presente articolo, le persone alle quali si…
- Art. 8Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da un periodo di assicurazione in base alla…
- Art. 9Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite…
- Art. 10Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le istituzioni di ciascuno…
- Art. 11A richiesta, le prestazioni concesse in virtu' delle disposizioni dell'articolo 9…
- Art. 12Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtu' dell'articolo 9 paragrafo 2 da…
- Art. 13Le autorita' competenti e le istituzioni dei due Stati contraenti si prestano reciproca…
- Art. 14Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le…
- Art. 15Le autorita' diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi…
- Art. 16Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due…
- Art. 17Le autorita' competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati…
- Art. 18Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorita' competenti o alle istituzioni…
- Art. 19Le istanze ed altri documenti presentati per iscritto alle autorita' competenti o alle…
- Art. 20Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo i…
- Art. 21Nelle more della definizione dei diritti di un beneficiario in base al presente accordo…
- Art. 22Le istituzioni di uno Stato contraente debitrici di prestazioni da corrispondere…
- Art. 23Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che…
- Art. 24Il presente accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati appena…
