[1]Ciascuno Stato contraente puo' denunciare la presente Convenzione dopo un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della Convenzione notificandone per iscritto la cessazione all'altro Stato contraente, per via diplomatica, a condizione che tale notifica venga effettuata il, o prima del, 30 giugno di ciascun anno solare. In tal caso la presente Convenzione si applichera' per l'ultima volta:

  • I)con riferimento alle imposte prelevate alla fonte, ai redditi pagati o attribuiti prima della fine dell'anno solare nel quale e' stata notificata la cessazione;
  • II)con riferimento alle altre imposte oggetto della presente Convenzione, agli importi ricevuti nel corso dell'anno fiscale che inizia nell'anno solare nel quale e' stata notificata la cessazione.

[2]In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a farlo, hanno firmato la presente Convenzione.

[3]Fatto a Roma il 3 ottobre 1978, in duplice esemplare in lingua italiana, portoghese ed inglese; tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di dubbio.

[4]Per il Governo italiano FRANCO MARIA MALFATTI Per il Governo Brasiliano MARIO HENRIQUE SIMONSEN

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art29 · fonte del testo

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