Una persona fisica che e', o era immediatamente prima di visitare uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che, su invito di detto primo Stato contraente o di un'universita', collegio, scuola, museo o altra istituzione culturale di detto primo Stato contraente o nell'ambito di un programma ufficiale di scambi culturali, soggiorna in questo Stato per un periodo che non ecceda i due anni al solo scopo di insegnare, tenere conferenze o effettuare ricerche presso tali istituzioni, e' esente in questo Stato da imposta per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tale attivita'.

Testo vigente dal 15 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;844~art20 · fonte del testo

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