1. Le Parti si impegnano ad autorizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia in relazione alla circolazione di beni, servizi e persone conformemente alle disposizioni del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 o 5, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e della Repubblica di Moldavia ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della valuta moldava ai sensi dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale la Repubblica di Moldavia e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o l'accettazione di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni sono imposte alla Repubblica di Moldavia per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla sua posizione nei confronti del FMI. La Repubblica di Moldavia applica le restrizioni senza fare discriminazioni e in modo da perturbare il meno possibile il funzionamento del presente accordo. La Repubblica di Moldavia informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di tali misure e di ogni modifica ad esse relativa. 6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la circolazione dei capitali tra la Comunita' e la Moldavia provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o della Moldavia, ciascuna Parte rispettivamente puo' adottare misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.

Testo vigente dal 2 aprile 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;83~art47 · fonte del testo

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