[1]ARTICOLO XIII TRASFERIMENTO DI PERSONE IN ISTATO DI CUSTODIA

[2](1) La persona in istato di custodia nella Parte richiesta, della quale si richiede la presenza, in qualita' di testimone, nella Parte richiedente a norma del presente accordo, viene a tale fine trasferita dalla Parte richiesta nella Parte richiedente, qualora la Parte richiesta lo consenta, a condizione che la persona abbia dato il suo consenso e la Parte richiedente abbia garantito il mantenimento del suo stato di custodia e la sua successiva restituzione alla Parte richiesta entro il periodo di tempo da questa indicato, o in un momento precedente qualora la sua presenza nella Parte richiedente non fosse piu' necessaria. La Parte richiesta puo', a richiesta della Parte richiedente, prolungare il termine per la restituzione della persona in istato di custodia. (2) Se la persona in istato di custodia, trasferita a norma del presente articolo, acquisisce, in base alla legge della Parte richiesta, mentre si trova nella Parte richiedente, il diritto di essere liberata dallo Stato di custodia, la Parte richiesta ne da' comunicazione alla Parte richiedente la quale deve provvedere al rilascio della persona. (3) La persona che non acconsenta ad essere trasferita a norma del presente articolo non incorre, per questo motivo, in sanzioni o misure coercitive previste dalla legge delle due Parti.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-artxiii · fonte del testo

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