[1]Allegato

[2]ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REGIONE AMMINISTRATIVA SPECIALE DI HONG KONG DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE CONCERNENTE LA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

[3]Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Regione Amministrativa Speciale di Hong Kong della Repubblica Popolare Cinese, debitamente autorizzato dal Governo Centrale della Repubblica Popolare Cinese. Desiderando migliorare l'efficacia della loro cooperazione nelle indagini e nei procedimenti penali e nella confisca dei proventi di reati, hanno concordato quanto segue:

[4]ARTICOLO I AMBITO DELL'ASSISTENZA

[5](1) Le Parti, in conformita' con le disposizioni di questo accordo, si presteranno reciproca assistenza nelle indagini penali, nel perseguimento di reati e nei procedimenti relativi a reati. (2) l'assistenza comprende: (a) l'identificazione e la localizzazione di persone; (b) la notifica di documenti; (c) l'acquisizione di prove, cose e documenti; (d) l'esecuzione delle richieste di perquisizione e sequestro; (e) la facilitazione della comparizione personale dei testimoni e dei periti; (f) il trasferimento temporaneo delle persone detenute che devono comparire come testimoni; (g) la produzione di atti giudiziari o ufficiali; (h) l'individuazione, il blocco e la confisca di proventi o strumenti di attivita' criminali; (i) la fornitura di informazioni, documenti e atti; (j) la consegna di cose, compreso il prestito di reperti e corpi di reato; (k) altre forme di mutua assistenza giudiziaria compatibili con l'oggetto del presente Accordo, ma non incompatibili con la legge della Parte richiesta. (3) L'assistenza prevista dal presente Accordo si riferisce anche ai reati contro le leggi fiscali e tributarie, doganali, sul controllo dei cambi esteri ed in altre materie fiscali o tributarie, ma non si riferisce ai relativi procedimenti non penali. (4) L'assistenza non comprende: (a) la consegna di persone ricercate; (b) l'esecuzione, nella Parte richiesta, di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. XVII; (c) il trasferimento di persone in stato di custodia per l'esecuzione di pene. (5) Il presente Accordo e' destinato esclusivamente alla mutua assistenza giudiziaria fra le Parti e, per evitare dubbi, nessun privato puo' avere diritto, in base al presente Accordo, di presentare domande di assistenza o di opporvisi.

Testo vigente dal 7 giugno 2010

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2010-05-13;80~accordo-arti · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari