[1]Misure di salvaguardia

[2]1. Le parti contraenti adottano tutte le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento degli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle parti contraenti ritenga che l'altra parte contraente non abbia ottemperato a un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure opportune. Le misure di salvaguardia sono limitate, in campo d'applicazione e durata, a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione o salvaguardare l'equilibrio del presente accordo. Sono ritenute prioritarie le misure che meno ostacolano il funzionamento del presente accordo. 3. Se una parte contraente considera la possibilita' di adottare misure di salvaguardia, lo notifica alle altre parti contraenti attraverso il comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 4. Le parti contraenti avviano immediatamente consultazioni in seno al comitato misto al fine di trovare una soluzione comunemente accettabile. 5. Fatto salvo l'articolo 3, lettera d) (Autorizzazione), l'articolo 4, lettera d) (Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni), e gli articoli 13 (Sicurezza aerea) e 14 (Protezione della navigazione aerea) del presente accordo, la parte contraente interessata non puo' adottare alcuna misura di salvaguardia per un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo, se la procedura di consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo non si e' conclusa prima di tale scadenza. 6. La parte contraente interessata notifica senza indugio le misure adottate al comitato misto e fornisce tutte le informazioni necessarie. 7. Qualsiasi provvedimento adottato a norma del presente articolo e' sospeso non appena la parte contraente inadempiente ottemperi alle disposizioni del presente accordo.

Testo vigente dal 16 febbraio 2012

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