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Miscellanea
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di cooperazione economica, industriale, nel settore delle infrastrutture e della cooperazione allo sviluppo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica bolivariana del Venezuela, fatto a Caracas il 14 febbraio 2001
Legge 10 gennaio 2004, n. 8
- Aggiornato al
- 22 gennaio 2004
- Articoli
- 23
- Versioni storiche
- 23
- Art. 1Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo quadro di…
- Art. 2Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla…
- Art. 3Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di 24.570 euro annui ad…
- Art. 4La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
- Art. iALLEGATO ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, DEL SETTORE DELLE…
- Art. iiARTICOLO II L'applicazione del presente Accordo Quadro potra' essere effettuata…
- Art. iiiARTICOLO III La collaborazione prevista nel presente Accordo dovra' favorire in special…
- Art. ivARTICOLO IV Allo scopo di assicurare la realizzazione degli obiettivi del presente…
- Art. vARTICOLO V Le Parti garantiranno altresi', in conformita' alle rispettive legislazioni…
- Art. viARTICOLO VI Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla cooperazione per…
- Art. viiARTICOLO VII 1. Le Parti si impegnano a realizzare un'adeguata e costante promozione e…
- Art. viiiARTICOLO VIII 1. Le Parti si impegnano a sostenere e promuovere forme di collaborazione…
- Art. ixARTICOLO IX Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di procurare valuta…
- Art. xARTICOLO X Riconoscendo che i finanziamenti concessi da organismi finanziari…
- Art. xiARTICOLO XI Le Parti si consulteranno su possibili iniziative nel settore della…
- Art. xiiARTICOLO XII 1. Le Parti istituiranno un Consiglio Italo-Venezuelana per la Cooperazione…
- Art. xiiiARTICOLO XIII Il Consiglio potra' istituire gruppi di lavoro ad hoc, come il Gruppo di…
- Art. xivARTICOLO XIV Sotto l'egida del Consiglio potra' operare un Comitato Imprenditoriale…
- Art. xvARTICOLO XV 1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese…
- Art. xviARTICOLO XVI Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in…
- Art. xviiARTICOLO XVII Eventuali divergenze sorte tra le Parti nell'interpretazione e/o…
- Art. xviiiARTICOLO XVIII Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima…
- Art. xixARTICOLO XIX 1. II presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di tre (3) anni e…
