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Tributario
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Gran Bretagna per evitare la doppia imposizione e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sulle successioni, conclusa a Londra il 15 febbraio 1966
Legge 9 agosto 1967, n. 793
- Aggiornato al
- 13 settembre 1967
- Articoli
- 12
- Versioni storiche
- 14
- Art. iConvenzione fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran…
- Art. iiArticolo II. (1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda…
- Art. iiiArticolo III. (1) Qualora una persona, al momento del decesso, era domiciliata in…
- Art. ivArticolo IV. (1) Gli immobili sono considerati esistenti nel luogo ove si trovano; i…
- Art. vArticolo V. (1) Nel determinare l'ammontare sul quale dev'essere calcolata l'imposta…
- Art. viArticolo VI. (1) Quando un Paese contraente applica la imposta su beni non situati nel…
- Art. viiArticolo VII Ogni reclamo per un credito o per un rimborso di imposta fondato sulle norme…
- Art. viiiArticolo VIII. (1) Le autorita' fiscali degli Stati contraenti si scambieranno le…
- Art. ixArticolo IX. (1) La presente Convenzione puo' essere estesa, sia nel suo complesso che…
- Art. xArticolo X. La presente Convenzione si applica all'Irlanda del Nord e alla imposta di…
- Art. xiArticolo XI. (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica…
- Art. xiiArticolo XII. La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente, ma ciascuno…
