557 1. Le amministrazioni dei Membri e le aziende private riconosciute che esercitano servizi internazionali di telecomunicazione devono mettersi d'accordo sull'ammontare dei loro crediti e dei loro debiti. 558 2. I conti relativi ai debiti e agli erediti, di cui al numero 557, sono compilati conformemente alle disposizioni dei regolamenti amministrativi, salvo accordi particolari tra le parti interessate.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art80 · fonte del testo

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