398 1. L'assemblea plenaria istituisce e mantiene secondo i bisogni le commissioni di studi necessarie per trattare le questioni messe allo studio. Le amministrazioni, le aziende private riconosciute, le organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali delle telecomunicazioni ammesse conformemente alle disposizioni dei numeri 377 e 378, che desiderano partecipare ai lavori di commissioni di studi, si annunciano sia durante l'assemblea plenaria sia ulteriormente al direttore del Comitato consultivo di cui si tratta. 399 2. Inoltre, riservate le disposizioni dei numeri 379 e 380, i periti degli organismi scientifici o industriali possono essere ammessi a partecipare, a titolo consultivo, a qualsiasi riunione d'una qualunque delle commissioni di studi. 400. 3. L'assemblea plenaria nomina normalmente un relatore principale e un vice-relatore principale per ogni commissione di studi. Se il volume di lavoro di una commissione di studi lo richiede, l'assemblea plenaria nomina, per questa commissione, tanti vice-relatori principali supplementari quanti ne ritiene necessari. Se, nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria, un relatore principale e' impedito a esercitare le sue funzioni, e se la sua commissione di studi aveva un solo vice-relatore principale, quest'ultimo prende il suo posto. Qualora si tratti di una commissione di studi per la quale l'assemblea plenaria aveva nominato parecchi vice-relatori principali, questa commissione, nel corso della sua riunione successiva, elegge tra essi il suo nuovo relatore principale e, se necessario, un nuovo vice-relatore principale tra i suoi Membri. Una tale commissione di studi elegge parimenti un nuovo vice-relatore principale qualora uno dei suoi vice-relatori principali sia impedito di esercitare le sue funzioni nell'intervallo tra due riunioni dell'assemblea plenaria.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art72 · fonte del testo

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