206 1. (1) L'ordine del giorno di una conferenza amministrativa e' fissato dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri della regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservati i disposti del numero 225. 207 (2) Ove occorra, l'ordine del giorno comprende le questioni la cui inclusione sia stata stabilita da una Conferenza di plenipotenziari. 208 (3) Una conferenza amministrativa mondiale relativa alle radiocomunicazioni puo' parimenti comprendere nel suo ordine del giorno direttive da dare al Comitato internazionale di registrazione delle frequenze riguardo al suo operato e l'esame di quest'ultime. 209 2. (1) Una conferenza amministrativa mondiale e' convocata:

  • a)su decisione di una Conferenza di plenipotenziari, che puo' fissare la data e il luogo della sua riunione; 210 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 211 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione, presentata individualmente al segretario generale; 212 (d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 213 (2) Nei casi di cui ai numeri 210, 211, 212 e eventualmente 209, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione, riservate le disposizioni del numero 225. 214 3. (1) Una conferenza amministrativa regionale e' convocata:
  • a)su decisione di una Conferenza di plenipotenziari;. 215 b) su raccomandazione di una conferenza amministrativa mondiale o regionale, precedente, con riserva d'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione; 216 c) a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, indirizzata individualmente al segretario generale; 217 d) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 218 (2) Nei casi di cui ai numeri 215, 216, 217 e eventualmente 214, la data e il luogo della conferenza sono fissati dal Consiglio d'amministrazione, d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata, riservate le disposizioni del numero 225. 219 4. (1) L'ordine del giorno, la data e il luogo di una conferenza amministrativa possono essere mutati:
  • a)a domanda di almeno un quarto dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o di un quarto dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale. Le domande sono indirizzate individualmente al segretario generale che le sottopone all'approvazione del Consiglio d'amministrazione; 220 b) su proposta del Consiglio d'amministrazione. 221 (2) Nei casi di cui ai numeri 219 e 220, le modificazioni proposte sono adottate definitivamente soltanto d'intesa con la maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o della maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 222 5. (1) Il Consiglio d'amministrazione puo' giudicare opportuno far precedere alla sessione principale d'una conferenza amministrativa una riunione preparatoria incaricata di elaborare proposte concernenti la struttura tecnica dei lavori della conferenza. 223 (2) La convocazione di tale riunione preparatoria e il suo ordine del giorno devono essere approvati dalla maggioranza dei Membri dell'Unione se si tratta di una conferenza amministrativa mondiale, o dalla maggioranza dei Membri dell'Unione appartenenti alla regione interessata se si tratta di una conferenza amministrativa regionale, riservate le disposizioni del numero 225. 224 (3) A meno che la riunione preparatoria d'una conferenza amministrativa non decida altrimenti, i testi che essa ha definitivamente approvati vanno raccolti in forma di rapporto che e' approvato da questa riunione e firmato dal suo presidente. 225 6. Nelle consultazioni di cui ai numeri 206, 213, 218, 221 e 223, i Membri dell'Unione che non hanno risposto entro il termine fissato dal Consiglio d'amministrazione sono considerati come se non avessero partecipato a tali consultazioni e di conseguenza non sono presi in considerazione nel calcolo della maggioranza. Se il numero delle risposte ricevute non supera la meta' del numero dei Membri dell'Unione consultati, si procede a una nuova consultazione il cui risultato sara' determinante qualunque sia il numero dei suffragi espressi.

Testo vigente dal 31 ottobre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-10-07;790~art54 · fonte del testo

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